Art. 9
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010. 345 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i dipendenti, impiegati e salariati in servizio, iscritti al 1 gennaio 1951 o successivamente alla Cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali ed alla Cassa di previdenza dei salariati degli enti locali amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e' riconosciuto utile, agli effetti del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato in qualita' di impiegati o salariati di ruolo metropolitani presso i municipi coloniali italiani, purche', durante il periodo stesso, siano stati assistiti, ai fini previdenziali, da polizza di assicurazione stipulata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o con altro istituto assicurativo. Nel caso di cessazione dal servizio presso alcuno degli enti locali iscritti agli Istituti di previdenza, qualora il conferimento dell'assegno di riposo si effettui dagli Istituti stessi, il riconoscimento di cui al commi precedente viene regolato dalle norme previste dagli ordinamenti delle Casse di previdenza sopramenzionare, considerandosi, agli effetti del cumulo, il servizio come prestato con iscrizione a regolamento speciale di pensione. L'assegno di riposo per il complessivo servizio sara' liquidato e corrisposto dagli istituti di previdenza, i quali si rivarranno, per il periodo di servizio coloniale, verso lo Stato a carico del capitolo di spesa per le pensioni del Ministero dell'interno. Il riconoscimento di cui trattasi avviene su domanda degli interessati, da presentarsi alla Direzione generale degli istituti di previdenza, entro il termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, ovvero, qualora la cessazione dal servizio avvenga entro detto termine, all'atto della cessazione stessa ed entro un anno dalla data di assunzione in servizio soggetto ad iscrizione alle Casse di previdenza. Con la domanda gli interessati debbono, sotto pena di decadenza, consentire la cessione a favore dello Stato dei diritti provenienti dalla polizza di assicurazione di cui al primo comma; nell'ipotesi che gia' siano avvenute la liquidazione o la riscossione da parte dell'interessato o dei suoi aventi causa, l'importo relativo dovra' essere versato allo Stato, in unica soluzione entro sei mesi dalla data della domanda o, in caso di cessazione dal servizio entro tale termine, con ritenuta sull'assegno di riposo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-27;957~art9 · fonte del testo