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L'inquadramento di cui all'articolo precedente e' effettuato nella carriera di appartenenza e nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente di stipendio fruito alla data del 31 dicembre 1967. Il personale dovra' a tal fine possedere il titolo di studio prescritto per l'assunzione nei ruoli e nella carriera di inquadramento ed avere effettivamente svolto le funzioni proprie della qualifica di appartenenza. Detto personale dovra' altresi' avere comunque maturato presso il commissariato una anzianita' - valutata secondo le disposizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo - non inferiore a quella minima prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per conseguire la qualifica di inquadramento. Ai fini dell'inquadramento in una qualifica successiva a quella a ruolo aperto si considera il periodo di undici anni richiesto per l'esame di idoneita' se trattasi di carriere direttive e di concetto ed il periodo di tredici anni se trattasi di carriera esecutiva. Agli effetti del riconoscimento delle anzianita' nella carriera e nella qualifica di inquadramento il servizio prestato alle dipendenze del commissariato e' valutato per intero.

Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;277~art3 · fonte del testo