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All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 60 milioni in ragione di anno, viene fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1404 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968 e corrispondenti per gli anni successivi, intendendosi a tal fine ridotta l'autorizzazione di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1227, concernente la proroga della legge 3 febbraio 1963, n. 117, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
