Il trattamento previsto alla presente legge assorbe e sostituisce, tanto per i contributi quanto per le prestazioni, il trattamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, e alle successive modifiche e integrazioni dei decreti stessi concernenti rispettivamente il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali e l'indennita' caropane e il Fondo di solidarieta' sociale per la corresponsione degli assegni temporaneo e supplementare di contingenza.

Testo vigente dal 28 luglio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;915~art20 · fonte del testo