Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione si applicano le disposizioni dell'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Testo vigente dal 28 luglio 1952
Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione si applicano le disposizioni dell'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Testo vigente dal 28 luglio 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;915~art25 · fonte del testo