Ai titolari di pensioni che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, con lavori compiuti a terra, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge e' ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto disposto nell'ultimo comma. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualita' di pensionati. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualita' di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara e di versarla alla Cassa stessa, la quale lo accreditera' al Fondo di ripartizione. La trattenuta di cui al precedente comma non puo' superare il 25 per cento della retribuzione.

Testo vigente dal 28 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;915~art24 · fonte del testo