Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge un'indennita' pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati, sempreche' nel quinquennio precedente la morte risulti versato o accreditato almeno un quindicesimo dei contributi indicati al n. 1) del primo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge. ((L'indennita' non puo' essere inferiore a lire 43.200 ne' superiore a lire 129.600)). In mancanza del coniuge l'indennita' spetta ai figli, sempreche' per essi sussistano le condizioni stabilite dall'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge. L'indennita' spettante ai figli e' liberamente pagata a chi esercita la patria potesta'.

Testo vigente dal 15 agosto 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1952 al 15 agosto 1965. 6 parole tolte, 6 parole aggiunte.

… n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge. L'indennita' non puo' essere inferiore a tolto: L. 22.500 aggiunto: lire 43.200 ne' superiore a tolto: L. 67.500 aggiunto: lire 129.600. In mancanza del coniuge l'indennita' spetta ai figli, sempreche' per essi sussistano le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art13 · fonte del testo