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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge calcolato in lire 68.100.000, verra' fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 17 maggio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-04-19;271~art3 · fonte del testo