La retribuzione dei fattorini telegrafici, compresi i provvisori, alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e' elevata, a decorrere dal 1 luglio 1955, a lire 32,50 lorde per ognuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese ed a lire 7,50 lorde per ciascuno dei successivi.

Testo vigente dal 29 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-13;1410~art1 · fonte del testo