La Commissione di cui al precedente art. 16 e' costituita:

  • 1)dal Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;
  • 2)dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • 3)dal Funzionario preposto alla divisione che amministra gli Uffici del lavoro e della massima occupazione;
  • 4)dal direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;
  • 5)dal funzionario preposto all'Amministrazione del personale incaricato di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;
  • 6)da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione. Ai lavori della Commissione intervengono con voto consultivo due collocatori ed un coadiutore frazionale. Esercitano la funzione di segretari tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 9°. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza di almeno cinque fra i componenti di cui al primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 25 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;562~art17 · fonte del testo