Per i provvedimenti amministrativi e disciplinari concernenti i collocatori e' costituita una Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta:

  • a)dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • b)da due funzionari dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al 6°;
  • c)da tre funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione di grado non inferiore al 7°;
  • d)da due collocatori. Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 9°. Alla presidenza della predetta Commissione puo' essere delegato il direttore generale degli affari generali e del personale. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Testo vigente dal 25 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;562~art7 · fonte del testo