La nomina ad agente di custodia produce di diritto a risoluzione del contratto d'impiego a suo tempo stipulato dagli aspiranti con la Amministrazione coloniale, e per tale risoluzione non compete a questi ultimi alcuna indennita'. Gli stessi beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
Testo vigente dal 23 ottobre 1951
