La nomina ad agente di custodia produce di diritto a risoluzione del contratto d'impiego a suo tempo stipulato dagli aspiranti con la Amministrazione coloniale, e per tale risoluzione non compete a questi ultimi alcuna indennita'. Gli stessi beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Testo vigente dal 23 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-08-30;1087~art6 · fonte del testo