((Sono esenti da imposte di consumo i materiali necessari alla costruzione, alla manutenzione o alla riparazione delle strade e delle autostrade, compresi i relativi edifici ed opere accessorie, eseguite dall'A.N.A.S. a totale suo carico, ovvero che siano di proprieta' dello Stato. I materiali impiegati nella costruzione di autostrade eseguite con il sistema della concessione sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.250.000 per ogni chilometro calcolato sull'asse del tracciato, comprensiva dei materiali per gli edifici e per le opere accessorie; per le autostrade a carreggiata unica o per i raddoppi la misura e' di lire 800.000 per chilometro. La misura dell'imposta di cui sopra non puo' essere assoggettata a supercontribuzione o ad addizionale. La liquidazione di cui all'articolo 39 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, si effettua definitivamente a lavoro ultimato in base a certificato di accertamento emesso dal direttore compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio. I materiali impiegati nella costruzione di tratti di autostrade in concessione gia' appaltati alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti alle normali imposte di consumo. I materiali impiegati nella manutenzione o nella riparazione delle autostrade indicate nei commi secondo e quinto del presente articolo sono esenti da imposta di consumo. Non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate. Sull'imposta di consumo, di cui al presente articolo, non riscossa direttamente dai Comuni, e' applicato a favore degli appaltatori l'aggio in misura del 2 per cento in deroga alle condizioni del contralto di appalto, sia che esso sia ad aggio sia a canone fisso. Della riscossione dell'imposta di cui trattasi non si tiene conto agli effetti degli eventuali minimi garantiti stabiliti dai contratti di appalto)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 settembre 1960, n.1013

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La L. 16 settembre 1960, n.1013 ha disposto (con l'articolo unico) che la presente modifica ha effetto dal 18 novembre 1959.

Testo vigente dal 15 ottobre 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 69/1960

    Altra decisione
    29 novembre 1960

    Vedi: Ord. 27/57 (Fattispecie in cui la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904 intitolata "Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale" era stata sollevata con ordinanza della Corte di appello di Firenze, in relazione all'art. 72 della Costituzione, sul motivo che la norma impugnata fosse frutto di un'arbitraria modificazione apportata dal Presidente della VII Commissione del Senato in sede di coordinamento. Nelle more del giudizio la legge sopravvenuta 16 settembre 1960, n. 1013 ha sostituito l'art. 7 della legge impugnata fissando la sua decorrenza dal 18 novembre 1959 e cioè dalla data in cui era entrata in vigore la legge n. 904 del 1959).

    Art. 72 cost. · Art. 7 Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 ottobre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 2 novembre 1959 al 15 ottobre 1960. 103 parole tolte, 224 parole aggiunte.

Sono esenti tolto: dalle aggiunto: da imposte di consumo i materiali tolto: occorrenti per la costruzione, la manutenzione e le riparazioni delle strade ed aggiunto: necessari alla costruzione, alla manutenzione o alla riparazione delle strade e delle autostrade, compresi i relativi edifici ed opere accessorie, eseguite dall'A.N.A.S. a totale suo carico, ovvero che siano tolto: per legge o per convenzione, di proprieta' dello Stato. tolto: Tale esenzione non si estende ai materiali gia' posti in opera alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione del primo comma non si estende altresi' alle autostrade che saranno date in concessione dall'A.N.A.S., oppure che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano appaltate, ma non ancora iniziate; i materiali occorrenti per la loro costruzione, la manutenzione e le riparazioni sono assoggettati aggiunto: I materiali impiegati nella costruzione di autostrade eseguite con il sistema della concessione sono soggetti ad imposta di consumo tolto: da corrispondere in unica soluzione all'atto della costruzione, nella misura. aggiunto: nella misura di lire 1.250.000 per ogni chilometro calcolato sull'asse del tracciato tolto: eaggiunto: , comprensiva dei materiali per gli edifici e aggiunto: per le opere accessorietolto: . Peraggiunto: ; per le autostrade a carreggiata unicatolto: , o per i raddoppitolto: , la misura e' tolto: ridotta a aggiunto: di lire 800.000 tolto: al chilometro aggiunto: per chilometro. La misura dell'imposta di cui sopra non puo' essere assoggettata a supercontribuzione o ad addizionale. La liquidazione di cui all'articolo 39 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, si effettua definitivamente a lavoro ultimato in base a certificato di accertamento emesso dal direttore compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio. I materiali impiegati nella costruzione di tratti di autostrade in concessione gia' appaltati alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti alle normali imposte di consumo. I materiali impiegati nella manutenzione o nella riparazione delle autostrade indicate nei commi secondo e quinto del presente articolo sono esenti da imposta di consumo. Non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate. Sull'imposta di consumo, di cui al presente articolo, non riscossa direttamente dai Comuni, e' applicato a favore degli appaltatori l'aggio in misura del 2 per cento in deroga alle condizioni del contralto di appalto, sia che esso sia ad aggio sia a canone fisso. Della riscossione dell'imposta di cui trattasi non si tiene conto agli effetti degli eventuali minimi garantiti stabiliti dai contratti di appalto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 settembre 1960, n.1013

    La L. 16 settembre 1960, n.1013 ha disposto (con l'articolo unico) che la presente modifica ha effetto dal 18 novembre 1959.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-08-13;904~art7 · fonte del testo