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Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli si applicano, ai fini del collocamento a riposo e del trattamento di quiescenza, le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 213 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 7 novembre 1963 al 16 dicembre 2010
