Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1963 al 16 dicembre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'inquadramento di cui al precedente articolo 1 viene esteso anche a favore dei lavoratori che abbiano superato il limite di eta' indicato all'articolo 2, ma non quello massimo previsto, per il collocamento in quiescenza, dagli ordinamenti dei fondi di previdenza cui i medesimi lavoratori risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. A favore dei suddetti lavoratori verra' conservata la iscrizione ai fondi di previdenza di cui al precedente comma e nei loro confronti, ai fini del collocamento a riposo, saranno da considerarsi i limiti massimi di eta' previsti dagli ordinamenti dei fondi medesimi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-11-03;1443~art4 · fonte del testo