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L'inquadramento di cui al precedente articolo 1 viene esteso anche a favore dei lavoratori che abbiano superato il limite di eta' indicato all'articolo 2, ma non quello massimo previsto, per il collocamento in quiescenza, dagli ordinamenti dei fondi di previdenza cui i medesimi lavoratori risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. A favore dei suddetti lavoratori verra' conservata la iscrizione ai fondi di previdenza di cui al precedente comma e nei loro confronti, ai fini del collocamento a riposo, saranno da considerarsi i limiti massimi di eta' previsti dagli ordinamenti dei fondi medesimi.
Testo in vigore dal 7 novembre 1963 al 16 dicembre 2010
