Agli effetti dell'articolo 1 sono valide le domande gia' presentate se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche da uno solo degli aventi diritto. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il termine per la presentazione della conferma delle domande di cui all'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 137, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore indennizzo di cui all'articolo 1 della medesima legge, scade il 31 maggio 2002".

Testo vigente dal 10 gennaio 2002

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-03-29;137~art2 · fonte su Normattiva