Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, disposta dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo. In caso di estinzione delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme loro spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuite alle rispettive regioni.

Testo vigente dal 12 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-01;340~art6 · fonte su Normattiva