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Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comitati debbono tuttavia provvedere alla restituzione degli atti, mediante raccomandata, agli interessati con esplicita indicazione delle nuove norme in vigore. Dalla data di ricezione predetta decorrono i termini di cui al successivo art. 4.
Testo in vigore dal 30 aprile 1957 al 9 ottobre 2010
