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Gli insegnanti inclusi nelle rispettive graduatorie provinciali in attesa di essere assunti nel ruolo speciale transitorio, ai sensi e nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 13, introdotto con la legge di ratifica 21 dicembre 1951, n. 1634, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, sono nominati straordinari nel ruolo organico con stipendio iniziale del grado 12°, limitatamente ai posti che si renderanno disponibili ogni anno dopo l'applicazione del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, e della legge 9 maggio 1950, n. 281, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 19 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;658~art3 · fonte del testo