E' fissato il termine perentorio del 31 dicembre 1951 per la presentazione al Ministero del tesoro di eventuali altre richieste di rimborso a enti o privati che abbiano anticipato fondi o sostenute spese per l'assistenza all'estero di connazionali di cui sopra.

Testo vigente dal 6 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-07;488~art3 · fonte del testo