Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali

Art. 2 — Trattamento per i soggetti già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria

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Per gli spedizionieri doganali gia' iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo ancorche' cancellati dal Fondo medesimo con diritto a prestazione differibile nonche' per i soggetti iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' conservata la quota di pensione maturata sulla base delle anzianita' assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997. Tali quote sono erogate dall'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto le gislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianita' acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni. Per le modalita' di attribuzione e di calcolo dell'indennita' di buonuscita si applica quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Testo in vigore dal 21 luglio 1997 al 17 gennaio 2014

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