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Per l'ammissione ai concorsi, anche se gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado 8° di gruppo A, al grado 9° di gruppo B, al grado 11° di gruppo C dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana non costituisce condizione necessaria l'aver prestato servizio nei territori gia' di sovranita' italiana in Africa. Il programma delle prove di concorso sara' stabilito con decreto Ministeriale. Nei detti concorsi, anche se gia' banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati risultanti idonei ai sensi del secondo comma dell'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che abbiano maturato una anzianita' di ruolo di almeno undici anni se di gruppo A, di dodici anni se di gruppo B, di tredici anni se di gruppo C. Qualora, in esecuzione delle norme delegate previste dal primo comma dell'art. 18, il trasferimento nei ruoli delle altre amministrazioni dello Stato del personale ammesso a partecipare ai concorsi di cui ai precedenti commi dovesse avvenire prima della conclusione dei concorsi medesimi, il trasferimento stesso sara' effettuato con riserva per quanto riguarda il grado e l'anzianita' di grado.
Testo in vigore dal 16 giugno 1953 al 30 luglio 1954
