((I funzionari del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che cessino dal servizio in applicazione dei precedenti articoli, hanno diritto, quando ne facciano richiesta entro tre mesi dal loro collocamento a riposo, di essere iscritti negli albi professionali dei procuratori e degli avvocati, purche' abbiano prestato, rispettivamente, dieci e quindici anni di servizio nell'Amministrazione dell'Africa, di cui almeno la meta' in colonia. In deroga alle disposizioni vigenti, e' altresi' autorizzata la nomina a notaio dei funzionari del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, cessati dal servizio ai sensi dei precedenti articoli, i quali, nei concorsi per esami gia' espletati o banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, e nei concorsi per esami che potranno essere banditi entro tre anni dalla predetta data, abbiano conseguito o conseguano l'idoneita'. Gli interessati che intendono esercitare il diritto di cui al precedente comma, nel caso di partecipanti a concorsi gia' espletati e sempreche' conservino i requisiti per la nomina a notaio, dovranno farne domanda al Ministero di grazia e giustizia entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi, entro il termine, pure perentorio, di sei mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del decreto di approvazione della graduatoria dei concorrenti. La domanda dovra' contenere anche la indicazione, in ordine di preferenza, di tre sedi notarili vacanti ai sensi del primo comma dell'art. 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, nelle quali gli interessati gradirebbero essere destinati. Nel caso che manchi detta indicazione, o che le sedi prescelte non possano essere assegnate, o per ragioni di servizio, il Ministero provvedera' d'ufficio all'assegnazione alla sede)).

Testo vigente dal 30 luglio 1954

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 54/1963

    Parametro
    3 maggio 1963

    dichiara non fondata la questione proposta dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con l'ordinanza del 23 novembre 1960 sulla legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.P.R. 30 novembre 1954, n. 1496, e dell'annesso all. A, tabella VI, in relazione all'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e all'art. 11 della legge 9 luglio 1954, n. 431, e in riferimento all'art. 76 d…

    Art. 76 cost. · Art. 18 Soppressione del Ministero dell'Africa italiana · Art. 11 Soppressione del Ministero dell'Africa italiana

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1953 al 30 luglio 1954. 93 parole tolte, 232 parole aggiunte in 4 capoversi.

I funzionari del ruolo di governo aggiunto: del soppresso Ministero dell'Africa italiana in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 … dal servizio in applicazione dei precedenti articoli, hanno diritto, quando ne facciano richiesta entro tolto: un anno dall'entrata in vigore della presente legge aggiunto: tre mesi dal loro collocamento a riposo, di essere iscritti tolto: agli albi aggiunto: negli albi professionali dei procuratori e degli avvocati, purche' abbiano prestato, rispettivamente, dieci tolto: o aggiunto: e quindici anni di servizio nell'Amministrazione dell'Africa, di cui almeno la meta' in colonia. tolto: I funzionari di ruolo del aggiunto: In deroga alle disposizioni vigenti, e' altresi' autorizzata la nomina a notaio dei funzionari del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, tolto: in servizio alla data aggiunto: cessati dal servizio ai sensi dei precedenti articoli, i quali, nei concorsi per esami gia' espletati o banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, tolto: che abbiano i requisiti seguenti:

tolto: a) laurea in giurisprudenza;

tolto: b) anzianita' di servizio nel ruolo di governo del Ministero dell'Africa italiana non inferiore ad anni 12;

tolto: c) che abbiano svolta la pratica per l'esercizio della professione notarile per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge; e che non abbiano accettato il trattamento di quiescenza, potranno essere nominati in soprannumero alle sedi notarili, in seguito a concorso, purche' abbiano conseguito la semplice idoneita' aggiunto: e nei concorsi per esami che potranno essere banditi entro tre anni dalla predetta data, abbiano conseguito o conseguano l'idoneita'. Gli interessati che intendono esercitare il diritto di cui al precedente comma, nel caso di partecipanti a concorsi gia' espletati e sempreche' conservino i requisiti per la nomina a notaio, dovranno farne domanda al Ministero di grazia e giustizia entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi, entro il termine, pure perentorio, di sei mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del decreto di approvazione della graduatoria dei concorrenti. La domanda dovra' contenere anche la indicazione, in ordine di preferenza, di tre sedi notarili vacanti ai sensi del primo comma dell'art. 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, nelle quali gli interessati gradirebbero essere destinati. Nel caso che manchi detta indicazione, o che le sedi prescelte non possano essere assegnate, o per ragioni di servizio, il Ministero provvedera' d'ufficio all'assegnazione alla sede.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-04-29;430~art11 · fonte del testo