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Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di tutte le categorie in essa considerate che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia o nei territori della Libia o dell'Eritrea. Il personale attualmente nei predetti territori, qualora cessi dal servizio ai sensi dell'art. 7, conservera' il diritto al trattamento economico relativo ai periodo di congedo ordinario maturato e non fruito all'atto del collocamento a riposo.

Testo in vigore dal 16 giugno 1953 al 30 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1953-04-29;430~art19 · fonte del testo