Il passaggio preveduto nel precedente articolo e' subordinato al giudizio di idoneita' della Commissione centrale di scrutinio, la quale tiene conto:

  • 1)del parere della Commissione di vigilanza e disciplina presso la Corte di appello da cui dipende l'ufficio nel quale l'aiutante presta servizio, concernente la capacita', la condotta e le attitudini dell'aspirante;
  • 2)delle ulteriori informazioni che la Commissione centrale puo' richiedere. Per gli aiutanti in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia o presso altre Amministrazioni, il parere e' dato dal capo dell'ufficio.

Testo vigente dal 9 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-24;983~art3 · fonte del testo