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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[3]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[4]Articolo unico.
[5]L'art. 1 della legge 7 giugno 1929, n. 916, e' esteso agli ufficiali della Regia marina.
[6]Tuttavia il Regio assentimento, di cui al 1° comma dell'art. 1 del testo unico approvato col R. decreto 9 febbrai 1928, n, 371, non potra' essere concesso a quelli, fra i predetti ufficiali, che abbiano grado inferiore a sottotenente di vascello o corrispondente.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 24 marzo 1930 - Anno VIII
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Sirianni - Gazzera - Balbo
[11]- Mosconi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 13 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
