I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attivita' professionale i sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:
- a)negli affari civili:
- 1)alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;
- 2)alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;
- 3)alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
Testo vigente dal 8 giugno 2000
