Art. 2
La liquidazione avra' luogo con le forme previste per la liquidazione delle Societa' per azioni in quanto applicabili. Il liquidatore avra' i poteri stabiliti dall'art. 2278 del Codice civile. Le funzioni del Collegio sindacale dell'A.Ca.I. sono devolute al Comitato di vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e pertanto il Collegio sindacale viene sciolto.
Testo vigente dal 24 dicembre 1954
