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[1]All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente articolo 14.
[2]Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
