Il personale che presti servizio presso l'Ente edilizio di Reggio Calabria alla data di entrata in vigore della presente legge, e che non intenda avvalersi del diritto ai trattamento di quiescenza o di liquidazione eventualmente gia' maturato e' assegnato, a domanda, al comune di Reggio Calabria o all'istituto autonomo per le case popolari. Il Ministro per i lavori pubblici, con suo decreto, stabilira' le modalita' e i termini dell'assegnazione del personale, che sara' ripartito in proporzione al numero e alla entita' degli immobili assegnati ai due predetti enti.

Testo vigente dal 22 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;3860~art2 · fonte del testo