Il Ministro per il tesoro, sentita la Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, nominera' un commissario liquidatore dell'Ente, fissandogli il termine per la liquidazione delle pendenze e per il trasferimento del patrimonio, di cui all'art. 3. Gli atti relativi saranno soggetti alla sola tassa fissa di registro e trascrizione e saranno inviati in copia, a cura del commissario, entro un mese dal loro perfezionamento, al Ministero del tesoro ed alla Giunta regionale del Trentino-Alto Adige.

Testo vigente dal 20 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;237~art2 · fonte del testo