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I compiti istituzionali e le attivita' in atto svolte dall'Ente gioventu' italiana sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali possono delegarli agli enti locali a norma dell'articolo 118 della Costituzione. E' trasferito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il patrimonio immobiliare, con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, dell'ente "Gioventu' italiana", salvo i beni individuati nella tabella A, allegata alla presente legge, che sono trasferiti allo Stato. I beni utilizzati per le esigenze sociali delle rispettive popolazioni da comuni, province od altri enti locali appartenenti a regioni diverse da quelle nelle quali i beni stessi sono collocati, sono trasferiti alle regioni dove sono ubicati gli uffici dell'ente, i quali, alla data del 31 dicembre 1974, ne curavano la gestione. L'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette a ciascuna regione e all'amministrazione del demanio dello Stato l'inventario del patrimonio immobiliare trasferito, con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unita' immobiliare esistente. Nello stesso termine, trasmette, altresi', gli elenchi degli immobili trasferiti rispettivamente al demanio dello Stato e a ciascuna regione, ai conservatori dei registri immobiliari ed ai direttori degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie. I trasferimenti di cui al presente articolo avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo. Lo Stato e le regioni subentrano nella titolarita' di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili, arredamenti e attrezzature di cui acquistano la proprieta', dal momento del trasferimento.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1976 al 1 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1975-11-18;764~art2 · fonte su Normattiva