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E' trasferito alle regioni, destinatarie dei beni ceduti, il personale dell'ente, di ruolo, avventizio e a contratto, ivi compreso il personale di custodia, guardiania e pulizia e comunque alle dipendenze delle istituzioni permanenti dell'ente, addetto allo svolgimento dei compiti medesimi, in servizio continuativo alla data del 31 dicembre 1974, che sia stato regolarmente assunto. Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale viene trasferito alle regioni in misura proporzionale a quello delle sedi periferiche addetto ai beni ceduti. L'inquadramento nei ruoli regionali del personale dell'ente ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti alla entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla stessa data. Sino all'inquadramento nei ruoli, al personale trasferito viene corrisposto, a carico della regione, il trattamento economico in godimento.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1976 al 1 gennaio 1981

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 179/1980

    Illegittimità dichiarata
    22 dicembre 1980

    L'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 novembre 1975 n. 764 implica la suddivisione proporzionale, fra tutte le Regioni interessate, dei vantaggi inerenti al trasferimento dei beni e degli oneri determinati dal trasferimento del personale addetto alla sede centrale dell'ente soppresso "Gioventu` italiana" e percio`, non viola l'art. 117 Cost. e non contraddice il principio di eguaglianza nel trasferimento del personale statale o di altri enti pubblici, alle amministrazioni regionali. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 novembre 1975 n. 764 promossa in relazione all'art. 117 Cost. dalla Regione Lazio) - cfr. sent. n. 243/1974

    Art. 3 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana"

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-11-18;764~art3 · fonte su Normattiva