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E' trasferito alle regioni, destinatarie dei beni ceduti, il personale dell'ente, di ruolo, avventizio e a contratto, ivi compreso il personale di custodia, guardiania e pulizia e comunque alle dipendenze delle istituzioni permanenti dell'ente, addetto allo svolgimento dei compiti medesimi, in servizio continuativo alla data del 31 dicembre 1974, che sia stato regolarmente assunto. Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale viene trasferito alle regioni in misura proporzionale a quello delle sedi periferiche addetto ai beni ceduti. L'inquadramento nei ruoli regionali del personale dell'ente ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti alla entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla stessa data. Sino all'inquadramento nei ruoli, al personale trasferito viene corrisposto, a carico della regione, il trattamento economico in godimento.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1976 al 1 gennaio 1981
