In deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4, un contingente di personale della sede centrale dell'ente, non superiore a trenta unita', e' assegnato immediatamente all'ufficio liquidatore del Ministero del tesoro, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative. Il predetto personale sara' inquadrato nei ruoli del Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 16 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-11-18;764~art8 · fonte su Normattiva