Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1959 al 16 dicembre 2010. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le retribuzioni delle categorie di lavoratori di cui al precedente art. 1 aventi diritto all'indennita' di caropane in virtu' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni e integrazioni, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate delle seguenti misure mensili, ragguagliabili a giornata secondo il rapporto 1/26 e ad ora secondo il rapporto 1/208: lire 780 per i salariati agricoli, gli obbligati, i braccianti avventizi e gli addetti ai lavori pesanti; lire 1040 per gli addetti ai lavori pesantissimi; lire 1560 per i boscaioli e le maestranze forestali. Dette maggiorazioni vengono corrisposte in aggiunta al salario base della retribuzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-10;1085~art2 · fonte del testo