Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1959 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Le retribuzioni delle categorie di lavoratori di cui al precedente art. 1 aventi diritto all'indennita' di caropane in virtu' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni e integrazioni, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate delle seguenti misure mensili, ragguagliabili a giornata secondo il rapporto 1/26 e ad ora secondo il rapporto 1/208: lire 780 per i salariati agricoli, gli obbligati, i braccianti avventizi e gli addetti ai lavori pesanti; lire 1040 per gli addetti ai lavori pesantissimi; lire 1560 per i boscaioli e le maestranze forestali. Dette maggiorazioni vengono corrisposte in aggiunta al salario base della retribuzione.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-12-10;1085~art2 · fonte del testo