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Le retribuzioni delle categorie di lavoratori di cui al precedente art. 1 aventi diritto all'indennita' di caropane in virtu' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni e integrazioni, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate delle seguenti misure mensili, ragguagliabili a giornata secondo il rapporto 1/26 e ad ora secondo il rapporto 1/208: lire 780 per i salariati agricoli, gli obbligati, i braccianti avventizi e gli addetti ai lavori pesanti; lire 1040 per gli addetti ai lavori pesantissimi; lire 1560 per i boscaioli e le maestranze forestali. Dette maggiorazioni vengono corrisposte in aggiunta al salario base della retribuzione.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1959 al 16 dicembre 2010
