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Le eventuali situazioni di fatto e disciplinate nei contratti e negli accordi collettivi sindacali di lavoro che gia' prevedono la soluzione di cui all'art. 2 della presente legge, vengono assorbite fino a concorrenza delle singole maggiorazioni fissate dall'articolo stesso.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1959 al 16 dicembre 2010
