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Le eventuali situazioni di fatto e disciplinate nei contratti e negli accordi collettivi sindacali di lavoro che gia' prevedono la soluzione di cui all'art. 2 della presente legge, vengono assorbite fino a concorrenza delle singole maggiorazioni fissate dall'articolo stesso.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-12-10;1085~art3 · fonte del testo