La indennita', mensile concessa agli allievi guardie di pubblica sicurezza con l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 625, e' soppressa con la decorrenza dal 1 aprile 1948.
Testo vigente dal 24 novembre 1951
La indennita', mensile concessa agli allievi guardie di pubblica sicurezza con l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 625, e' soppressa con la decorrenza dal 1 aprile 1948.
Testo vigente dal 24 novembre 1951
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1951-10-19;1199~art1 · fonte del testo