Il decreto legislativo 2 maggio 1948, n. 824, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 2. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Per le guardie scelte di pubblica sicurezza e guardie di pubblica sicurezza, la misura dell'indennita' medesima e' stabilita in lire 1200 nette mensili".
Testo vigente dal 24 novembre 1951
