Il decreto legislativo 2 maggio 1948, n. 824, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 2. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Per le guardie scelte di pubblica sicurezza e guardie di pubblica sicurezza, la misura dell'indennita' medesima e' stabilita in lire 1200 nette mensili".

Testo vigente dal 24 novembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-19;1199~art2 · fonte del testo