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Le attribuzioni previste dalle leggi sulla disciplina della produzione e del commercio dei combustibili liquidi sono esercitate dal Ministero dell'industria e del commercio, salvo la competenza delle altre amministrazioni.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;5~art1 · fonte del testo