Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1951 al 22 dicembre 2008. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'art. 9 del regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, e' sostituito dal seguente: "Alle spese occorrenti per l'esercizio delle attribuzioni previste dalle leggi sulla disciplina della produzione e del commercio dei combustibili liquidi e per la attuazione della presente legge, sara' provveduto mediante un contributo di cinque centesimi di lira da corrispondersi su ogni chilo di benzina proveniente dalle raffinerie nazionali ed immesso sul mercato interno. Il documento che consente l'immissione non puo' essere consegnato se non si dimostri che l'importo del contributo suddetto e' stato versato nella Tesoreria provinciale".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-04;5~art2 · fonte del testo