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L'art. 9 del regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 106, e' sostituito dal seguente: "Alle spese occorrenti per l'esercizio delle attribuzioni previste dalle leggi sulla disciplina della produzione e del commercio dei combustibili liquidi e per la attuazione della presente legge, sara' provveduto mediante un contributo di cinque centesimi di lira da corrispondersi su ogni chilo di benzina proveniente dalle raffinerie nazionali ed immesso sul mercato interno. Il documento che consente l'immissione non puo' essere consegnato se non si dimostri che l'importo del contributo suddetto e' stato versato nella Tesoreria provinciale".

Testo in vigore dal 16 gennaio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;5~art2 · fonte del testo