Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1953 al 9 ottobre 2010. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il soprassoldo spettante ai militari dell'Esercito addetti ai comandi di stazione permanenti ed agli uffici di imbarco, nei periodi di grandi trasporti militari, e' stabilito nelle seguenti misure: per i servizi compiuti nelle ore diurne: ufficiali, lire 50 giornaliere; sottufficiali, lire 25 giornaliere; graduati e militari di truppa, lire 20 giornaliere; per i servizi compiuti nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6): ufficiali, lire 60 giornaliere; sottufficiali, lire 30 giornaliere; graduati e militari di truppa, lire 25 giornaliere. Tale soprassoldo e' dovuto altresi' ai militari della Marina e dell'Aeronautica addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco durante i periodi di grandi trasporti militari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-18;3084~art1 · fonte del testo