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Il soprassoldo spettante ai militari dell'Esercito addetti ai comandi di stazione permanenti ed agli uffici di imbarco, nei periodi di grandi trasporti militari, e' stabilito nelle seguenti misure: per i servizi compiuti nelle ore diurne: ufficiali, lire 50 giornaliere; sottufficiali, lire 25 giornaliere; graduati e militari di truppa, lire 20 giornaliere; per i servizi compiuti nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6): ufficiali, lire 60 giornaliere; sottufficiali, lire 30 giornaliere; graduati e militari di truppa, lire 25 giornaliere. Tale soprassoldo e' dovuto altresi' ai militari della Marina e dell'Aeronautica addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco durante i periodi di grandi trasporti militari.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1953 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;3084~art1 · fonte del testo