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Alla copertura della maggiore spesa annua presunta di lire 11.000.000 derivante dalla presente legge sara' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1952-53, per lire 9.500.000 e per lire 300.000 con i fondi gia' stanziati rispettivamente nei capitoli 43 e 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per lire 1.200.000 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 183 del predetto stato di previsione. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1953 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;3084~art2 · fonte del testo