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Alla spesa, di complessive lire 16 milioni annue, derivante dall'applicazione della presente legge, verra' fatto fronte nell'esercizio finanziario 1952-53 con lo stanziamento iscritto nel capitolo 234 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1953 al 9 ottobre 2010
