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Alla maggiore spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 3.650.000 per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in lire 600.000 per il personale del Corpo degli agenti di custodia ed in lire 2.000.000 per il personale del Corpo forestale dello Stato, si fara' fronte con gli stanziamenti dei capitoli numeri 51, 81 e 72 rispettivamente degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1957-58 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;62~art2 · fonte del testo