Art. 25 — Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa
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Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti gia' coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici sono riservati a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi:
- a)riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti;
- b)riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, camma 4, lettera b), ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 17. Nei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai' numeri 3), 4) e 5) della medesima lettera b), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalita' previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
Testo in vigore dal 31 agosto 2004 al 9 ottobre 2010
