Art. 4 — Prescrizioni
Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena sono congiuntamente applicate, per il periodo corrispondente alla pena di cui e' stata sospesa l'esecuzione, le seguenti prescrizioni:
- a)il condannato deve presentarsi all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l'orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute, dell'attivita' lavorativa e del luogo di dimora del condannato;
- b)al condannato e' imposto l'obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attivita' lavorativa. Se per la personalita' del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di dimora puo' essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione dove e' ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell'articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del codice di procedura penale. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, e' disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione e' stata sospesa, nei confronti del condannato il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
Testo vigente dal 7 agosto 2003
